Il termine Capitolo dal latino caput, nella sua forma diminuitiva capitulum, tra i vari significati del termine nella sua accezione giuridica nel codice di Diritto canonico del 1917, stava ad indicare un collegio di sacerdoti istituito per rendere più solenne il culto divino, per assistere il vescovo come senato o consiglio diocesano e per supplirlo, durante la sede vacante, nel governo della diocesi.
La sua origine affonda le sue radici nell'età normanna. La sua istituzione coincide con la fondazione del vescovado nell'ottobre del 1093 ad opera del conte Ruggero, sotto il pontificato di Urbano II.
Come tutti i Capitoli, sorti in epoca normanna, in origine i canonici vivevano "de mensa comune" con il vescovo che aveva sede a Mazara. In seguito, sorte le prebende (beneficio ecclesiastico e rendita che ne deriva), del vescovo Marco La Cava si aggiunse quella di Tesoriere, il 7/11/1610.si istituirono i benefici perpetui. Il Capitolo si può considerare la prima istituzione pubblica, subito dopo l'avvento dei Normanni. In origine contava di dodici canonici con tre dignità: Ciantro, Arcidiacono e Decano. Durante il governo del vescovo Marco la Cava, si aggiunse una quarta Dignità: il Tesoriere (il 7 nov. 1610). A ciascuna Dignità in seguito fu annesso un canonicato con relative rendite e gravezze.
La prima Dignità è la Ciantria, alla quale fu annesso il canonicato detto della Maddalena. Il Ciantro (o Cantore), dignità di regia fondazione, presiede a tutti i canonici e al clero, nel Coro e nelle Processioni. Occupa il primo posto o stallo del Coro; nelle processioni partecipa con piviale e mitra.
L'Arcidiacono, con il beneficio detto di "San Pietro in Cantarro e Gilletto". è la seconda Dignità detta "oculus Episcopi". Ogni anno il mercoledì delle ceneri, nelle ore del mattino tutti macellai della città dovevano presentarsi in Curia dall'arcidiacono con i coltelli del loro mestiere e le chiavi delle loro macellerie per rinnovare formalmente la promessa di rispettare e far rispettare il precetto di astenersi dalle carni nel periodo quaresimale e del digiuno.
La terza e la quarta Dignità, Decanato e Tesorierato, con annessi canonicati dell'ordine presbiterale, non esistono come "dignitates ventosae" e i loro relativi diritti e privilegi sono regolati dalle costituzioni capitolari. Il numero dei canonici non è stato mai stabile; lungo i secoli è aumentato. Le leggi eversivi del 1867 ridussero i dodici canonici riconosciuti dal governo italiano a dodici e a sei i beneficiati mansionari o coristi. Nell'incameramento dei beni ecclesiastici del 1867 spinse il vescovo Carmelo Valenti il 28 ott. 1880 a redigere un nuovo regolamento per il Capitolo CattedraleNel 1940 Il vescovo mons. Salvatore Ballo, volle redigere nuove costituzioni capitolari aggiornandole secondo il codice di Diritto Canonico e le necessità dei tempi. Vennero apportate innovazioni per il canonico casista e per i due canonici curati. Il curato senior ottenne la cura delle anime (oggi parroco), mentre il curato junior viene nominato dal vescovo senza concorso partecipa alle cure delle anime. Nel nuovo ordinamento giuridico esso è concepito come un "collegio di sacerdoti" ai quali spetta celebrare le funzioni più solenni della cattedrale ed adempiere ai compiti che gli vengono affidati dal Diritto e dal Vescovo diocesano (c. 503 del c.j.c. del 1983).
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